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Sportello Anticorruzione

Qualunque cittadino ritenga di essere a conoscenza di eventuali illeciti commessi da IMT o da suoi dipendenti nell’esercizio delle funzioni o di fatti e circostanze che evidenzino situazioni di anomalia e configurino un rischio probabile di corruzione, può inoltrare una segnalazione all’indirizzo anticorruzione@imtlucca.it. I pubblici dipendenti possono usare il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cd. wistleblower)

Si informa che alle suddette segnalazioni ha accesso unicamente il responsabile per la prevenzione della corruzione, Dott. Vincenzo Tedesco, e che il responsabile medesimo e gli altri dipendenti di IMT che siano da lui informati circa il contenuto delle segnalazioni sono tenuti al rispetto della riservatezza.

Con specifico riferimento alla tutela accordata al dipendente pubblico che segnali situazioni di illecito, si riporta integralmente nel seguito, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001:

Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, 1) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Si informa altresì che i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003, unicamente per finalità connesse alla procedura nell’ambito del quale sono conferiti. Con riferimento a tali dati l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Il titolare dei dati è il Direttore di IMT, prof. Pietro Pietrini. Il responsabile per il trattamento è il Dott. Vincenzo Tedesco.


1)
o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),
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  • Last modified: 10/06/2020 16:03
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