Accesso civico (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.)

L’Accesso civico attua il principio di trasparenza amministrativa:

Le richieste di Accesso civico possono essere presentate tramite apposito modulo da trasmettere nelle seguenti modalità:

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, fatta salva la sospensione dei termini per un massimo di 10 giorni, nel caso siano presenti controinteressati, ai quali la richiesta di accesso deve essere notificata perché possano presentare motivata opposizione. Laddove una richiesta di Accesso civico sia accolta, nonostante l’opposizione degli interessati, i relativi documenti non possono essere trasmessi prima di 15 giorni dal momento della ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico sono motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti all’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013.